STOP al Bonus 75%, eliminazione barriere architettoniche

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Stop Bonus 755

E’ stato approvato il 28 Dicembre dal Consiglio dei Ministri un Decreto Legge che contiene anche una stretta al Bonus Barriere architettoniche 75%.Sostanzialmente blocca in maniera netta la possibilità di fruizione del bonus barriere architettoniche per la sostituzione dei serramenti interni ed esterni e per le motorizzazioni. Il governo ha ora limitato gli interventi sottoposti allo sgravio chiarendo che sono ammissibili quelli su “scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.
Dal nuovo anno niente più bonus quindi per i serramenti e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Ricordiamo che questa facilitazione prevcedeva uno sconto del 75% sulla spesa, usufruibile o con una Detrazione Fiscal in 5 anni o addirittura, in alcuni casi, con lo sconto in fattura della stessa percentuale
Ciò vanifica di fatto tutti i contratti stipulati sinora che prevedevano l’intervento nel 2024 con sconto in fattura. Sono previste due eccezioni.

Una riguarda le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
L’altra riguarda, invece, le opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale  non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

Comunque per qualsiasi chiarimento FCL 1959 è a vostra disposizione. Chiamate 0362.903903 oppure 039.2306252.

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